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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Stato 20 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alla imposta dovuta per l'anno solare precedente

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e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle

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misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile

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diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le

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L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario

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Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta

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aggiunto dovuta dal cedente.

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Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni

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all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, è dovuta

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una fattura recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi del secondo o del terzo comma, presenti

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degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta

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dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota

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in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.

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In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta: a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione

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risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione

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conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni; 2) le tasse di bollo sui

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